Capitolo 2: la questione GorriniIn questi anni, molti si sono divertiti e molti hanno avuto interesse a criminalizzarmi a seguito di un’inchiesta svolta nei miei confronti nel 1995 dai magistrati di Brescia (specie il dr. Salamone di cui ho parlato nel primo capitolo) e riguardante i miei rapporti con il dr. Gorrini, avvenuti oramai oltre 20 anni addietro. Secondo l’accusa, io avrei preteso da Gorrini:
In tutti questi anni, le suddette accuse mi sono state rinfacciate in ogni occasione, come se avessi davvero commesso i reati in questione. Anzi tutti oramai le danno per acquisite. Ebbene, pubblico la sentenza di primo grado n. 189 del 29.03.96 del GIP di Brescia (allego il documento integrale diviso in pagine: indice - 1-20 - 21-41 - 42-62 - 63-83 - 84-104 - 105-134), in cui - dopo una meticolosa ricostruzione di tutti gli avvenimenti in ben 132 pagine fitte fitte di motivazione - il giudice così conclude : “dichiaro non luogo a procedere nei confronti di Di Pietro Antonio in ordine ai reati ascritti perché i fatti non sussistono”. Per intenderci, le accuse sopra menzionate – e di cui giornalisti prezzolati e politici interessati si sono riempiti la bocca in tutti questi anni per denigrarmi – semplicemente “non sussistono”. Come a dire che – se fossi stato accusato di omicidio – il morto sarebbe in realtà vivo. Non basta. Anche la Corte di Appello di Brescia, investita della questione dalla Procura, ha confermato senza riserve la sentenza del GIP. Pubblico la sentenza d’Appello n. 829/97 del 9 luglio 1997 della Corte di Appello di Brescia (allego il documento integrale diviso in pagine: indice - 1-20 - 21-31 - 32-42 - 43-53 - 54-64 - 65-75 - 76-86 - 87-97 - 98-107), anch’essa preceduta da una motivazione di oltre 100 pagine. A questo punto, vi chiederete: ma perché allora Gorrini ha accusato ingiustamente Di Pietro? Se lo è chiesto anche il Giudice ed al riguardo ha scritto l’apposito capitolo 9°, significativamente intitolato “le reticenze, gli interessi, i legami di Gorrini”. Sono ben 29 pagine di “cruda verità” (da pag. 71 a pag. 99 della prima sentenza), finora sostanzialmente inedite, che da sole dovrebbero bastare per far capire (a chi ne ha voglia ed è scevro da preconcetti di qualsiasi natura) che cosa all’epoca è stato messo in piedi – e chi lo ha fatto e perché – per fermare Mani Pulite. Sull’analisi di queste 29 pagine di motivazione giudiziaria tornerò a parlare in uno dei prossimi capitoli di questa storia a puntate. Per ora mi basta segnalare il seguente passo della sentenza del GIP: “…scaturisce il fondato sospetto che lo stesso (Gorrini) abbia volutamente alterato i contenuti reali dei rapporti con Di Pietro, strumentalizzandoli per interessi propri e di altri personaggi inquisiti dall’ex magistrato che finalmente potevano vedere nella vesta di accusato il loro acerrimo accusatore…” (vedi pag. 84 sentenza primo grado). Già, ma chi sarebbero questi altri personaggi? Si legge a pag. 72 della stessa sentenza: “…Gorrini…si era presentato dopo essersi rivolto nel settembre 94 a Berlusconi Paolo, imputato in vari procedimenti della c.d. Tangentopoli promossi da Di Pietro e dal Pool Mani Pulite, al Berlusconi avendo fornito copia di un promemoria datato 4.10.1994, contenente le accuse…(a Di Pietro)”. Si legge, inoltre, a pag. 89 sempre della stessa sentenza: “…Il Gorrini ha narrato che aveva contattato Berlusconi e Cusani (quello del processo Enimont) indicati come "i due marpioni là" onde "far loro presente in quale situazione loro mi avevano coinvolto…". Ma per oggi fermiamoci qui. La storia è troppo lunga per raccontarla in una sola volta. Tags: All Iberian, Fabio Salamone, Gorrini, Mercedes, Paolo Berlusconi
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